Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
 Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico 
 
  1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017». 
  2. All'articolo 13, comma 1-bis, delle norme di attuazione  di  cui
all'allegato 2 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, le parole: «fino alla data  del  30  giugno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre
2016». 
  ((  2-bis.  Fermo  restando  l'espletamento  delle   procedure   di
mobilita' gia' avviate  e  in  corso  e  al  fine  di  dare  compiuta
attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici  giudiziari,
nonche' per assicurare  la  piena  attuazione  del  trasferimento  al
Ministero  della  giustizia   delle   spese   obbligatorie   per   il
funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della  giustizia,
per il triennio 2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente  massimo  di
1.000  unita'  di  personale  amministrativo  non   dirigenziale   da
inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione  giudiziaria,  mediante  lo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto  o  mediante  procedure  concorsuali
pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della  giustizia,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione. 
  2-ter. Il decreto del Ministro della  giustizia  di  cui  al  comma
2-bis individua le predette graduatorie e definisce i  criteri  e  le
priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle
particolari  esigenze  connesse  ai  processi  di   razionalizzazione
organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'. 
  2-quater.   Decorsi   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione  delle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero  della  giustizia,
per il  triennio  2016-2018,  e'  altresi'  autorizzato  a  procedere
all'assunzione con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  delle
unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria
non reclutate con le predette procedure di mobilita',  nell'ambito  e
nei limiti delle  residue  risorse  finanziarie  disponibili  per  la
copertura  dei  contingenti  previsti  dalle  predette  disposizioni,
mediante nuove procedure concorsuali  disciplinate  dal  decreto  del
Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis. 
  2-quinquies. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
234, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sulle  modalita'  di
esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali. 
  2-sexies. Il reclutamento di cui  ai  commi  2-bis  e  2-quater  e'
autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma
425, settimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e
dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2-septies. Le procedure di cui  ai  commi  2-bis  e  2-quater  sono
disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3-bis,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga
ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su  ogni
altra procedura  di  trasferimento  all'interno  dell'Amministrazione
della giustizia in deroga  alle  clausole  dei  contratti  o  accordi
collettivi  nazionali.  Il   reclutamento   mediante   le   procedure
concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga  a
quanto  previsto  dall'articolo  4,  commi  3  e   3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di  cui  ai
commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della  giustizia  si
provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva  del  ruolo
dell'Amministrazione  giudiziaria  di  cui   alla   Tabella   D   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15  giugno  2015,  n.  84,  e  della  relativa  spesa,  alla
rimodulazione dei profili  professionali  e  alla  loro  ripartizione
nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione  di
nuovi  profili,  anche   tecnici,   nel   rispetto   dell'ordinamento
professionale vigente del comparto ministeri. 
  2-novies.  Ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di   cui
all'articolo 21-quater del  decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
nonche' delle procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui  all'articolo  1,
comma 771, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  sono  autorizzate
eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e  nei  limiti  della
dotazione  organica  complessiva   del   ruolo   dell'Amministrazione
giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.  84,  e
della  relativa  spesa,  fino  al  completo  riassorbimento  e   alla
revisione della relativa pianta organica. 
  2-decies. L'ultimo periodo del  comma  771  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso. 
  2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali  di  cui
al presente articolo e' autorizzata la  spesa  di  350.000  euro  per
l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  2-duodecies. All'articolo 1, comma 425,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, al settimo periodo, la parola:  «1.943»  e'  sostituita
dalla seguente: «1.211», le parole: «943 nel  corso  dell'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «821 nel corso dell'anno 2016»  e  le
parole: «1.000  nel  corso  dell'anno  2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «390 nel corso dell'anno 2017». 
  2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  della  legge  6
agosto 2015, n. 132, la  parola:  «46.578.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «40.966.000», la parola: «91.578.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «57.906.000» e la parola: «90.578.000» e' sostituita  dalla
seguente: «56.906.000». 
  2-quaterdecies.  All'articolo  22,  comma  1,   lettera   b),   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,  la  parola:  «43.378.000»  e'
sostituita dalla seguente: «37.766.000» e la parola: «89.378.000»  e'
sostituita dalla seguente: «55.706.000». 
  2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 2-bis e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324  per
l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a  decorrere  dall'anno  2017,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2-sexiesdecies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
          la trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  11  agosto  2014,  n.  114,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 38 (Processo amministrativo digitale).  -  1.  Il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
          2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto.  Il  Consiglio   di   Presidenza   della
          giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia  digitale
          rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
          decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma  2-bis
          dell'art. 136 del codice del  processo  amministrativo,  di
          cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
          104, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Tutti gli atti e i
          provvedimenti  del  giudice,  dei   suoi   ausiliari,   del
          personale  degli  uffici  giudiziari  e  delle  parti  sono
          sottoscritti  con  firma  digitale.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica".». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 dell'allegato  2  al
          decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
          dell'art. 44 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   7
          luglio 2010, n. 156, supplemento ordinario, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Processo telematico). - 1.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio
          di presidenza della giustizia amministrativa e il  DigitPA,
          sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
          tecnico-operative  per  la  sperimentazione,  la   graduale
          applicazione, l'aggiornamento del  processo  amministrativo
          telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
          di continuo  adeguamento  delle  regole  informatiche  alle
          peculiarita'  del  processo   amministrativo,   della   sua
          organizzazione   e   alla   tipologia   di    provvedimenti
          giurisdizionali. 
              1-bis.  In  attuazione   del   criterio   di   graduale
          introduzione del processo  telematico,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  1  e
          fino alla  data  del  31  dicembre  2016  si  procede  alla
          sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali
          amministrativi  regionali  ed  il   Consiglio   di   Stato.
          L'individuazione delle concrete modalita'  attuative  della
          sperimentazione e' demandata agli  Organi  della  Giustizia
          Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
          decreto.». 
              - Si riporta il testo del comma 96  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              «96. E' istituito presso il Ministero  della  giustizia
          un fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017,  per  il
          recupero  di  efficienza  del  sistema  giudiziario  e   il
          potenziamento  dei  relativi  servizi,   nonche'   per   il
          completamento del processo telematico.». 
              - Si riporta il testo del comma 425 dell'art.  1  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n.  190  ,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di cui all'art.  30,  comma  2.3,
          del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   1.211   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          821 nel corso dell'anno 2016  e  390  nel  corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia.». 
              - Si riporta il testo del comma 234 dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
              «234. Per le amministrazioni pubbliche  interessate  ai
          processi di mobilita' in attuazione dei  commi  424  e  425
          dell'art. 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  le
          ordinarie facolta' di assunzione previste  dalla  normativa
          vigente  sono  ripristinate  nel   momento   in   cui   nel
          corrispondente ambito regionale  e'  stato  ricollocato  il
          personale  interessato  alla  relativa  mobilita'.  Per  le
          amministrazioni di cui al  citato  comma  424  dell'art.  1
          della  legge  n.  190  del  2014,  il  completamento  della
          predetta ricollocazione nel relativo  ambito  regionale  e'
          reso noto mediante  comunicazione  pubblicata  nel  portale
          "Mobilita.gov", a conclusione di ciascuna fase del processo
          disciplinato   dal   decreto   del    Ministro    per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione 14  settembre
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  30
          settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma  425
          dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante
          autorizzazione delle  assunzioni  secondo  quanto  previsto
          dalla normativa vigente.». 
              - Si riporta il testo del comma 771 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «771.  Al   fine   di   supportare   il   processo   di
          digitalizzazione in corso presso gli  uffici  giudiziari  e
          per dare compiuta attuazione al trasferimento al  Ministero
          della   giustizia   delle   spese   obbligatorie   per   il
          funzionamento degli uffici giudiziari effettuato  ai  sensi
          dell'art. 1, commi da 526 a 530, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, il Ministero della  giustizia  acquisisce  un
          contingente  massimo   di   1.000   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di  area  vasta,  nel
          biennio   2016   e   2017,   da   inquadrare   nel    ruolo
          dell'amministrazione        giudiziaria,         attingendo
          prioritariamente alla graduatoria, in corso  di  validita',
          ove sia utilmente collocato il personale di  cui  al  comma
          769 del presente articolo, ovvero mediante  il  portale  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
          settembre 2014.». 
              - Si riporta il testo dei commi 3, 3-bis e  3-quinquies
          dell'art. 4  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013,
          n. 204: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - (omissis). 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b)  dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,   di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'art. 33  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
              (omissis). 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              (omissis)». 
              - Si riporta la Tabella D del  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  15  giugno   2015,   n.   84
          (Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   della
          giustizia e riduzione degli  uffici  dirigenziali  e  delle
          dotazioni organiche): 
              «Tabella D (art. 16, commi 1 e 9) 
                
         Parte di provvedimento in formato grafico
              ». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   21-quater   del
          decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83  (Misure  urgenti  in
          materia fallimentare, civile  e  processuale  civile  e  di
          organizzazione   e    funzionamento    dell'amministrazione
          giudiziaria), convertito, con modificazioni, della legge  6
          agosto 2015, n. 132: 
              «Art. 21-quater (Misure  per  la  riqualificazione  del
          personale dell'amministrazione giudiziaria). - 1.  Al  fine
          di sanare i  profili  di  nullita',  per  violazione  delle
          disposizioni  degli  articoli  14  e   15   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro  (CCNL)  comparto  Ministeri
          1998/2001, delle norme di cui agli articoli  15  e  16  del
          contratto collettivo nazionale  integrativo  del  personale
          non dirigenziale del Ministero della giustizia  quadriennio
          2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione  dei
          provvedimenti giudiziari in cui il  predetto  Ministero  e'
          risultato  soccombente,  e  di   definire   i   contenziosi
          giudiziari  in  corso,  il  Ministero  della  giustizia  e'
          autorizzato, nei  limiti  delle  posizioni  disponibili  in
          dotazione organica, a indire una o piu' procedure  interne,
          nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e
          successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai
          dipendenti in possesso  dei  requisiti  di  legge  gia'  in
          servizio alla data del 14 novembre 2009, per  il  passaggio
          del  personale  inquadrato  nel  profilo  professionale  di
          cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al
          profilo  professionale  di  funzionario  giudiziario  e  di
          funzionario  dell'ufficio   notificazioni,   esecuzioni   e
          protesti (UNEP) dell'area  terza,  con  attribuzione  della
          prima fascia economica di inquadramento, in conformita'  ai
          citati  articoli  14  e  15  del  CCNL  comparto  Ministeri
          1998/2001. Ogni effetto economico e  giuridico  conseguente
          alle   procedure   di   riqualificazione   del    personale
          amministrativo di cui al presente  articolo  decorre  dalla
          completa definizione delle relative procedure selettive. 
              2. Ai fini  del  rispetto  delle  previsioni  del  CCNL
          comparto  Ministeri  1998/2001,  di  cui  al  comma  1,  il
          rapporto  tra  posti  riservati  ai  dipendenti   e   posti
          riservati  agli  accessi  dall'esterno  e'  fissato   nella
          percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per
          cento,   computando   nella   percentuale    gli    accessi
          dall'esterno sulla base di procedure disposte o  bandite  a
          partire dalla data di entrata in vigore  del  citato  CCNL,
          ivi compresi gli accessi  per  effetto  di  scorrimenti  di
          graduatorie  concorsuali  di  altre  amministrazioni  e  le
          procedure di mobilita' esterna comunque  denominate,  anche
          ai sensi dell'art. 1, comma 425, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come modificato  dall'art.  21  del  presente
          decreto. 
              3.  Il   Ministero   della   giustizia   procede   alla
          rideterminazione delle piante  organiche  conseguente  alle
          procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Le  qualifiche  di  personale   amministrativo   di
          cancelliere  e  di   ufficiale   giudiziario   restano   ad
          esaurimento in area seconda sino alla completa  definizione
          delle  procedure  selettive  di  cui  al  comma  1  e  alla
          rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa nel limite di euro 25.781.938 a  decorrere  dall'anno
          2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo  del
          fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23  dicembre
          2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del Ministro della giustizia,  le  variazioni  di  bilancio
          necessarie  alla  ripartizione   del   citato   fondo   sui
          pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  22   del   citato
          decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 22  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione degli articoli 5,  comma  2,  13,
          comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di
          euro per l'anno 2015, a 40.966.000 euro per l'anno 2016,  a
          57.906.000 euro per l'anno 2017 e a 56.906.000 euro annui a
          decorrere dall'anno 2018, si provvede: 
              a) quanto a 46.000.000  di  euro  per  l'anno  2015,  a
          3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno
          2017 e  a  1.200.000  euro  annui  a  decorrere  dal  2018,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
              b) quanto a 37.766.000 di euro  per  l'anno  2016  e  a
          55.706.000  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,
          mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui  all'art.
          1, comma 96, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti,  su  proposta  del  Ministro
          della giustizia le variazioni di bilancio  necessarie  alla
          ripartizione del citato Fondo sui  pertinenti  capitoli  in
          attuazione dell'art. 21. 
              2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui  all'art.
          1, comma 96 della legge 190 del  2014,  resesi  annualmente
          disponibili,  possono  essere  destinate,  nel  corso   del
          medesimo esercizio finanziario,  per  gli  interventi  gia'
          previsti nel presente provvedimento, per  l'efficientamento
          del  sistema   giudiziario,   nonche',   in   mancanza   di
          disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art.
          2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione  delle  borse  di
          studio per la partecipazione agli  stage  formativi  presso
          gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. ».